CERTIFICAZIONE ENERGETICA/BONUS MAGGIORATO: D.L. 63/2013

NOVITA' IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA/BONUS MAGGIORATO: D.L. 63/2013 rischiano proprietario e costruttore che omettono il nuovo certificato.

Con il D.L. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013, è stata disposta la soppressione dell'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) e la sua sostituzione con L'APE (Attestato di Prestazione Energetica) per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria.

Anche l'APE avrà validità temporale di dieci anni ed andrà redatto ogni volta che si modifica la classe energetica dell'edificio per effetto di interventi di ristrutturazione, con particolare riferimento alle ipotesi di incremento della superficie dell'involucro superiore al 25% di quella esistente; non è venuto meno l'obbligo di dotazione del nuovo certificato nelle fasi di vendita o locazione; in quest'ultimo caso l'APE dovrà essere reso disponibile al nuovo locatario.

L'Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere rilasciato, inoltre, al termine dei lavori di nuova costruzione a cura e spese di chi li ha effettuati (privato/costruttore).
Le sanzione pecuniaria prevista dal D.L. 63/2013 può arrivare fino ad Euro 18.000,00.

Infine in materia di recupero delle spese effettuate per migliorare la resa energetica dell'edificio si sottolinea che la normativa da poco in vigore prevede un super bonus fino al 65% su quanto speso; tale recupero fiscale deve ripartirsi in più anni. Bisogna fare attenzione, infine, alla data in cui sono state sostenute le spese; solo per quelle effettivamente pagate dopo il 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013 si potrà godere del cd. maxibonus, al netto degli eventuali acconti pagati antecedentemente la data indicata.

ES: spesa 100 effettuata (per intero) dopo il 6/6/2013; la percentuale del 65% si calcola su tutta la cifra; se sono stati pagati acconti per 10 la stessa percentuale si applica sulla spesa di 90 saldata dopo il 6/6/2013.

 

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