CRISI D’IMPRESA – CONCORDATO – LIBERARSI DAI CONTRATTI IN ESSERE

Qui di seguito la sentenza del Tribunale di Modena del 30 novembre scorso che in maniera espressa consente all'imprenditore, che percorre la strada concordataria , di scegliere quali contratti mantenere e quali sciogliere e / o sospendere.

Tribunale Modena, 30 novembre 2012 - Pres., est. Zanichelli.

Concordato preventivo con riserva - Contratti in corso di esecuzione - Richiesta di sospensione e di scioglimento - Ammissibilità.

Con il ricorso per concordato preventivo cd. con riserva di cui all'articolo 161, sesto comma, legge fallimentare, il debitore può richiedere di essere autorizzato sia alla sospensione che allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione.

Mentre, infatti, nessun dato testuale consente di escludere che la disciplina di cui all'articolo 169 bis, legge fallimentare possa essere applicata anche al concordato preventivo con riserva, occorre tenere presente che qualora la proposta preveda la liquidazione di determinati beni non è escluso che sia possibile sin da subito individuare i contratti da abbandonare così da evitare eventuali spese da pagarsi in prededuzione o iniziative comunque destinate, a non essere portate a compimento.

 

Torna a "Imprese in Difficoltà / Consulenza Concordati"