Mutuo non pagato: Come evitare esproprio e vendita

Oggi non pagare le rate del mutuo costringe la Banca creditrice ad azionare la vendita forzata dell'immobile.

Il tutto con danno:
- sia della stessa Banca (che recupera, in tempi lunghi, un importo nettamente inferiore);
- sia del debitore (che vede vendere il suo bene, a valori minori di mercato).

 

QUI DI SEGUITO LE SOLUZIONI (DA PROPORRE ALLA BANCA E AI CREDITORI) CON ASSISTENZA NOTARILE COSTANTE.

* SOLUZIONE 1) "VENDITA TEMPORANEA"
- a) Vendita alla Banca, o al creditore, dell'immobile ipotecato;
- b) contestuale locazione, con riscatto al venditore/debitore, dell'immobile acquistato, pagando un canone di locazione a valori di mercato;
- c) possibilità di successivo riacquisto, mediante l'esercizio di un patto di riscatto (entro i cinque anni dalla vendita ad un prezzo vincolato, corrispondente all'originario ricevuto, comprensivo delle spese avute per la vendita, nonché le spese per le riparazioni necessarie e quelle che hanno aumentato il valore della cosa, nei limiti dell'aumento);
- d) possibilità di una ulteriore opzione di acquisto, dopo il quinto e fino all'ottavo anno, ove permangono le difficoltà economiche.
Se non e' ancora iniziato l'esproprio (fase esecutiva), attraverso questo strumento giuridico si cerca di superare lo stato di crisi, si estingue il mutuo, si ricompra la casa libera da ipoteche e si continua ad abitare in casa.

 

* SOLUZIONE 2) "IL TRUST DI GARANZIA"
a) il debitore trasferisce al Trust il bene di sua proprietà;
b) viene nominato un "trustee" (professionista o società qualificata) di gradimento della Banca;
c) viene nominato come beneficiario principale la Banca creditrice, ma fino all'importo effettivamente dovuto e, beneficiario secondario, il mutuatario debitore per la eccedenza.
Per immobili di maggior valore, anche commerciali, attraverso questo importante strumento riconosciuto dalla Convenzione de L'Aja, si ha una totale e certa segregazione del bene a totale vantaggio sia della Banca che del debitore, evitando tempi, lungaggini, vendite forzate a basso prezzo e approfittamenti tipici dello stato di crisi.

 

* SOLUZIONE 3) CONTRATTO TIPICO DI "ANTICRESI"

(se si posseggono altri beni, oltre la casa)

Il debitore (o un terzo - coniuge, parente, amico) si obbliga a consegnare al creditore, per un tempo non superiore a dieci anni, un immobile a garanzia del credito, così che possa ricavarne i frutti (es. canoni di locazione, canoni di affitto, rendite ecc.) utilizzabili per far fronte all'ammortamento, destinandoli prima agli interessi e poi al capitale.
Estinto il debito, automaticamente avverra', per Legge, il riacquisto della disponibilità dell'immobile in capo all'originario debitore, ormai liberato dai propri debiti.
Da utilizzare soprattutto con seconde case, box o posti auto, magazzini, case di vacanza.

 

Torna a "Privati e Famiglie / Acquisto Casa e Mutuo"